Brexit e TVA: conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

Dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’Unione Europea. Di conseguenza ci sono alcuni cambiamenti da registrare in quello che riguarda anche gli scambi con il Principato di Monaco.

Brexit e TVA: conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e quindi cambiamenti anche per il Principato di Monaco

Le nozioni di operazioni intra-comunitarie effettuate tra Monaco e il Regno Unito sono ora sostituite dalle nozioni di importazione ed esportazione da o verso un paese terzo. A differenza delle transazioni intra-comunitarie, le operazioni di importazione ed esportazione richiedono la presentazione di dichiarazioni specifiche ai Dazi doganali e dazi indiretti nell’esecuzione delle operazioni in questione.

All’esportazione, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto deve essere giustificata in base alla disposizioni dell’articolo A-52 dell’appendice al codice delle imposte sulla cifra d’affari. All’importazione, l’imposta sul valore aggiunto deve essere calcolata secondo le disposizioni dell’articolo 83 del codice summenzionato. Di conseguenza, le transazioni con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 non dovranno più dar luogo al deposito di dichiarazioni europee di servizi e/o scambi di merci.

Inoltre, le società monegasche che non effettuano operazioni imponibili nel Regno Unito non sono soggette a tassazione.
Il Regno Unito può richiedere il rimborso dell’IVA pagata sull’acquisto di beni o servizi o il rimborso dell’IVA pagata sull’acquisto di beni o servizi
nel Regno Unito per l’anno 2020 attraverso il servizio e-RMB-EU fino al 31 marzo 2021 rispettando, come in precedenza, le regole speciali di rimborso previste dalla Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

Inoltre, le società monegasche che non effettuano operazioni imponibili nel Regno Unito possono richiedere il rimborso della TVA sostenuta per l’acquisto di beni o servizi nel Regno Unito per l’anno 2020 attraverso il servizio e-RMB-EU fino al 31 marzo 2021, rispettando, come in precedenza, le norme speciali di rimborso previste dalla Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

Tuttavia, questa procedura riservata ai soggetti passivi comunitari non è più applicabile alle domande di rimborso dell’IVA sostenuta nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Questi dovranno essere presentati direttamente alle autorità fiscali britanniche secondo una procedura legale stabilita dal Regno Unito.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Olivier BIGARD: 98.98.81.43