APPROVATA DAL C.N. LA LEGGE SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO IL COVID

CON 21 CONSIGLIERI NAZIONALI PRESENTI LA LEGGE È STATA APPROVATA CON 15 VOTI A FAVORE, 4 CONTRARI E 2 ASTENUTI. IN QUESTE RIGHE I PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE CHE PUÒ ESSERE LETTA PER INTERO SUL SITO DEL CONSEIL NATIONAL.

Approvata al Conseil National di Monaco la legge che obbliga alla vaccinazione contro il Covid-19 tutte le professioni sanitarie, para-sanitarie e di volontariato
Sessione speciale del Conseil National con il Governo per approvare la legge su l’obbligazione vaccinale per il personale sanitario.

È obbligato ad essere vaccinato tutto ill personale di un istituto di cura o sanitario; un istituto di servizi o organizzazione, la cui missione specifica è quella di ricevere, sorvegliare o ospitare persone anziane a partire da 60 anni, persone bisognose di assistenza o disabili; tutti coloro che svolgono attività di volontariato in contatto con persone fragile, anche per semplice accoglienza.

Dovranno essere vaccinati tutti coloro che esercitano una delle seguenti professioni sanitarie: medici; dentisti; ostetrici; farmacisti o preparatori di farmacia; ausiliari medici ; osteopati e qualsiasi personale che non sia un professionista sanitario che lavora per una delle professioni sopra citate.

Vaccinazione obbligatoria anche per pompieri, per coloro che forniscano assistenza domiciliare ad anziani dai 60 anni in su e a persone non autosufficienti o a disabili anche per coloro che effetuano il trasporto medico.

L’obbligo di vaccinazione definito nel presente articolo si applica anche alle persone che sono temporaneamente impossibilitate a svolgere le loro funzioni a causa di una malattia debitamente accertata. Non si applica tuttavia alle persone in congedo di maternità, di malattia di lunga durata o in invalidità.

POTRANNO ESSERE DISPENSATI DAL VACCINO CONTRO LA SARS CoV 2

Chi non potrà vaccinarsi per motivi di salute personale dovrà ottenere un certificato che sarà rilasciato da un comitato di medici sulla base di un certificato medico che specifica e giustifica una controindicazione temporanea o permanente a questa vaccinazione.

Un certificato valido di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2. Alla data di scadenza di questo certificato, l’interessato deve presentare un programma di vaccinazione completo di uno dei vaccini COVID-19.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale.

La legge prevede anche che ogni persona soggetta all’obbligo di vaccinazione deve informare il suo datore di lavoro, entro sette giorni dalla richiesta del datore di lavoro, se è stato o meno vaccinato, fornendo la prova, se è il caso, del suo programma di vaccinazione completo o se esentato secondo la legge. Se la persona non desidera inviare la prova di vaccinazione al suo datore di lavoro, può far pervenire il documento che attesta che ha completato il programma di vaccinazione, il certificato di guarigione o il certificato di controindicazione, all’Ufficio di Medicina del Lavoro, che informa il datore di lavoro, senza indugio, dell’adempimento dell’obbligo di vaccinazione.

SENZA VACCINO O GIUSTIFICAZIONI REALI, SOSPENSIONE DAL LAVORO

In assenza di certificati la persona può utilizzare, con l’accordo del suo datore di lavoro, delle ferie pagate o dei giorni di riposo compensativo. Se non li utilizza o se, dopo averli utilizzati, non fornisce la prova del suo programma di vaccinazione completo o del certificato di guarigione o del certificato di controindicazione, la persona , in virtù della legge, è sospesa dalle sue funzioni. Il suo datore di lavoro deve notificargli la sospensione legale con qualsiasi mezzo.

Se la sospensione dura più di una settimana, la persona viene chiamata dal suo datore di lavoro per un colloquio per discutere della situazione.
La retribuzione della persona è mantenuta al 50% per le prime quattro settimane di sospensione. Le somme versate per il pagamento della retribuzione, così mantenuta, e i relativi contributi sociali sono rimborsati al datore di lavoro dallo Stato.
Una volta scaduto questo periodo, non viene mantenuta alcuna remunerazione.

Durante le prime quattro settimane di sospensione, nessun licenziamento può essere pronunciato a causa dell’inabilità al lavoro dovuta al mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione previsto all’articolo 1.
Dopo la scadenza di un periodo di quattro settimane di sospensione e fino alla scadenza di un periodo di dodici settimane di sospensione, il datore di lavoro può licenziare e l’impiegato può opporsi solo in due casi:

licenziare la persona, senza preavviso, a causa della sua incapacità a ricoprire il lavoro, se è impossibile offrirle un altro lavoro. In questo caso, il pagamento dell’indennità di licenziamento è rimborsato al datore di lavoro dallo Stato; decidere il trasferimento automatico della persona a una posizione che non è soggetta all’obbligo di vaccinazione previsto dalla presente legge o, in mancanza, il suo pensionamento quando i suoi diritti alla pensione sono aperti. In caso di opposizione, la persona rimane sospesa dalle sue funzioni fino all’adempimento dell’obbligo di vaccinazione previsto dalla presente legge o fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La sospensione termina automaticamente quando la persona fornisce la prova del suo programma di vaccinazione completo o il certificato di guarigione o il certificato di conferma della controindicazione. La persona deve informare il suo datore di lavoro, che ha sette giorni di tempo per reintegrarlo.

Quando il contratto di lavoro a tempo determinato di una persona è sospeso il contratto termina alla fine del periodo di sospensione.

Se la persona soggetta all’obbligo di vaccinazione previsto dalla presente legge è in possesso di un certificato che conferma la controindicazione medica alla vaccinazione contro il COVID-19, il datore di lavoro può, con l’accordo della persona, assegnarla, anche temporaneamente, ad un altro posto. In mancanza di accordo, la persona viene mantenuta al suo posto. In ogni caso, la persona deve osservare le misure sanitarie rinforzate previste dall’ordinanza ministeriale.

LE DISPOSIZIONI ENTRERANNO IN VIGORE DAL 30 OTTOBRE